Deposito cartaceo inammissibile anche se il dispositivo di firma digitale non funziona
Fonte:www.quotidianogiuridico.it
l dispositivo di firma digitale non funzionante non costituisce motivo valido per ottenere l’autorizzazione al deposito dell’atto nella tradizionale modalità cartacea. Il Tribunale di Locri, con ordinanza del 12 luglio 2016, ha dichiarato inammissibile e/o irricevibile la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c., con i documenti allegati, depositata in modalità cartacea dalla parte attrice cui ha fatto seguito la decadenza, della medesima parte, delle richieste istruttorie in essa contenute.
La decisione adottata dal Tribunale di Locri con l’ordinanza del 12 luglio 2016 appare corretta soprattutto in considerazione dei “motivi” e delle giustificazioni addotte da parte attrice nel tentativo di spiegare la legittimità del deposito cartaceo della memoria istruttoria avvenuto non per un mancato funzionamento di sistemi informatici del dominio giustizia ma per un problema accusato al dispositivo di firma digitale; ricordo che le sole eccezioni per le quali la legge consente il deposito cartaceo, in luogo di quello obbligatoriamente (esclusivamente) telematico, sono indicate dal comma 4 e dal comma 8 dell’art. 16-bis, D.L. 179/2012 ma le stesse fanno espresso riferimento al deposito cartaceo solo in caso di mancato funzionamento dei sistemi informatici del dominio giustizia circostanza questa che, seppur probabilmente oggetto di doglianza, non è stata provata o comunque dimostrata dalla parte.
Meno corretto, o per meglio dire, appropriato, appare il riferimento che il Tribunale fa alle comunicazioni telematiche di cancelleria per attribuire e dare adeguato valore all’avverbio “esclusivamente” così come presente nell’art. 16 bis D.L. 179/12.
Vediamo come si sono svolti i fatti che hanno portato il Tribunale di Locri all’ordinanza in commento.
Parte attrice decideva di depositare in cartaceo la memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c. in considerazione del fatto che, nel giorno della scadenza del deposito, si accorgeva che il dispositivo di firma digitale non funzionava; contemporaneamente nella medesima memoria, rivolgeva istanza affinchè venisse autorizzata al deposito cartaceo anche ipotizzandone la necessità a causa di un cattivo funzionamento del flusso telematico.
Il giudice autorizzava il deposito cartaceo della memoria.
All’udienza fissata per l’ammissione dei mezzi istruttori, parte convenuta sollevava eccezione di deposito irrituale effettuato dall’attore considerando che la memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c. era stata depositata in forma cartacea anziché con deposito telematico; il giudice riservava ordinanza a scioglimento della quale così decideva:
- …in base all'art. 16-bis D.L. 179/2012 è sancito per tutti gli atti endoprocessuali, l’obbligatorietà del deposito telematico: “il deposito […] ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”.
- in applicazione dei fondamentali criteri di interpretazione della norma giuridica, appare doveroso (sotto il profilo letterale) attribuire adeguato valore all’avverbio “esclusivamente” per indagare l’intenzione del legislatore. Nella relazione illustrativa del D.L. 179/2012, nella parte riguardante la nuova normativa sulle comunicazioni telematiche si afferma che: “[…] l’introduzione di tali disposizioni si rende necessaria al fine di snellire modi e tempi delle comunicazioni e notificazioni…”.
- L’obbligo di deposito in cancelleria con modalità telematiche è stato come noto, introdotto con atto normativo di pari grado rispetto al codice di rito civile. Da ciò consegue che ‘inammissibilità e/o improcedibilità, e/o comunque, l’irricevibilità dell’atto, senza possibile sanatoria ex art. 156, 3° comma c.p.c., norma che risulterebbe inapplicabile al caso di specie.
- Inoltre l’attore non ha dato prova del fatto che il mancato deposito telematico fosse dovuto ad un cattivo funzionamento del flusso telematico; il fatto che la firma digitale non fosse funzionante non può costituire un motivo valido per l’autorizzazione al deposito cartaceo.
PQM
dichiara inammissibile e/o irricevibile la memoria 183, 6° comma n. 2 c.p.c. con i documenti allegati, depositata in modalità cartacea il 30.11.2015 dell’attrice XXXXXX, con conseguente decadenza della stessa dalle richieste istruttorie in essa contenute.
Il 4 marzo 2015 era stata la sezione specializzata in materia di impresa e proprietà industriale del Tribunale di Palermo a pronunciarsi in merito ad un deposito avvenuto in modalità tradizionale cartacea ove lo stesso doveva invece essere depositato in modalità esclusivamente telematica; anche il Tribunale di Palermo aveva dichiarato la inammissibilità dell’atto depositato in forma cartacea anziché telematica spiegando, nell’ordinanza che:
“…Va al riguardo richiamata la previsione di cui all’art. 16 bis D.L. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 221/2012, a norma del quale “a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al Tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori e delle parti precedentemente costituite, ha luogo esclusivamente con modalità telematiche”. Giusta previsione dell’art. 44 del D.L. 90/2014 dette disposizioni, “si applicano esclusivamente ai procedimenti iniziati innanzi al tribunale ordinario dal 30 giugno 2014. Per i procedimenti iniziati prima del 30 giugno 2014, le predette disposizioni si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2014”. Conseguentemente gli atti processuali diversi da quelli di costituzione in giudizio (riferendosi la norma agli atti delle parti precedentemente costituite), devono essere depositati soltanto con modalità telematiche. Pur non essendo prevista una esplicita sanzione di irricevibilità, o ancora d’inammissibilità, deve escludersi la concreta possibilità per le parti di depositare atti in forma diversa da quella telematica, espressamente prevista dal legislatore come forma “esclusiva”. Si pone qui una questione che attiene sia alla forma dell’atto (ex art. 121 c.p.c., 156 c.p.c.), che alla modalità di “ingresso” dell’atto nel giudizio. Sotto entrambi i profili va evidenziato che la specifica finalità cui è preordinata la norma (accelerazione dei processi, efficienza ed efficacia del processo), in quanto destinata a tutelare interessi sopraordinati a quelli delle parti, non consente la sanatoria dell’atto ex art. 156 c.p.c, posto che la conoscenza acquisita dell’atto ad opera dell’altra parte, mediante la relativa lettura, non vale ad escludere che comunque la finalità pubblicistica della norma resta vanificata”.
Nel caso affrontato e deciso dal Tribunale di Locri ciò che ha spinto la parte al deposito cartaceo della memoria è stato il mancato funzionamento del dispositivo di firma digitale nella probabile (ma errata) convinzione che in simile ipotesi fosse consentito il deposito in modalità diversa da quella telematica; purtroppo così non è in quanto il perfetto funzionamento di tutti gli strumenti a disposizione del professionista (senza i quali lo stesso ormai non potrebbe più esercitare la professione forense) è affidato esclusivamente alla diligenza di quest’ultimo.
Più volte ho suggerito ai Colleghi, a seguito dell’esperienza maturata, di dotarsi di almeno due dispositivi di firma digitale in quanto, così facendo, ove non funzioni un dispositivo o in caso di certificati di autenticazione / sottoscrizione scaduti, ci sarà l’altro pronto a sostituirlo.
La professione è cambiata ed è necessario che al più presto cambi, in maniera radicale, il nostro modo di esercitarla; posta elettronica certificata, firma digitale, computer, scanner, redattore atti e finanche la connessione internet sono, infatti, tutti indispensabili strumenti la cui cura e manutenzione è a noi affidata e quanto deciso dal Tribunale di Locri non fa che confermarlo.
