Deposito telematico in formato immagine? Non è inesistente ma irregolare
Fonte: www.altalex.com
Tribunale, Milano, sez. IX civile, sentenza 03/02/2016 n° 1432
Il Tribunale di Milano, con la sentenza del 3 febbraio 2016, nel premettere che “in materia di processo civile telematico, in virtù delle regole previste dalla normativa tecnica, l’atto del processo in forma di documento informatico, da depositare telematicamente all’ufficio giudiziario, deve essere in formato PDF” e che “conseguentemente, non è ammessa la scansione di immagini” in quanto “l’atto non può essere costituito dalla scansione di un atto originariamente cartaceo dovendo consistere necessariamente in un atto nativo digitale, ossia un documento .pdf testuale e non un documento .pdf immagine”, ritiene che, non essendoci ad oggi, tanto nella normativa primaria di riferimento quanto in quella secondaria, la previsione di sanzione nel caso di inosservanza delle regole tecniche e specifiche tecniche del PCT (decreto ministeriale n. 44 del febbraio 2011 e specifiche tecniche del 16 aprile 2014), “l’inosservanza della normativa tecnica costituisce una mera irregolarità … sanabile per effetto della successiva regolarizzazione o in ogni caso per effetto del raggiungimento dello scopo” e ciò anche “in applicazione del principio consolidato affermato in più occasioni dalla Suprema Corte in relazione a fattispecie diverse, ma accumunate dalla mancanza del rispetto di forme processuali non espressamente sanzionate”.
Evidenzia poi il Tribunale che “lo scopo dell’atto processuale, ancorché telematico, è e rimane quello di consentire lo svolgimento del processo e l’esercizio del diritto di difesa e, quindi, deve ritenersi raggiunto tutte le volte in cui l’atto perviene a conoscenza del Giudice e della controparte; ciò accade una volta che l’atto depositato telematicamente, anche se non rispondente alle norme tecniche, viene accettato dalla cancelleria e inserito dal sistema nel fascicolo processuale telematico. E’, infatti, visibile e leggibile dal Giudice e dalle parti ed ha, quindi, certamente raggiunto il suo scopo primario. La funzione propria e primaria delle regole tecniche è quella di assicurare la gestione informatica dei sistemi del PCT e non tanto e non solo quella di garantire la navigabilità degli atti da parte del Giudice e delle parti. Si impone, quindi, certamente la necessità di una regolarizzazione dell’atto depositato telematicamente che non rispetta la normativa tecnica attraverso un ordine del Giudice, in analogia a tutte le ulteriori ipotesi previste dal codice di procedura civile in cui si consente la regolarizzazione (ad esempio la disciplina di cui all’art. 182 c.p.c), proprio al fine di assicurare una corretta implementazione del fascicolo informatico e del funzionamento del sistema del PCT, tutte le volte in cui la regolarizzazione consente contemporaneamente la prosecuzione del giudizio, non essendovi alcuna lesione del diritto di difesa, dato che l’atto è comunque già disponibile alla parte e tenendo conto, però, che le esigenze e le necessità dello strumento informatico non possono pregiudicare, in assenza di una norma di legge, il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, tutte le volte in cui non sussiste una lesione del diritto di difesa. Nel caso degli atti processuali conclusivi (comparsa conclusionale e memoria di replica), avendo gli stessi raggiunto lo scopo loro proprio, essendo visibili e conoscibili dal Giudice e dalle parti cui è consentito pienamente l’esercizio del diritto di difesa, la remissione della causa sul ruolo, per consentire una regolarizzazione funzionale ad uno scopo diverso da quello primario dell’atto processuale che è consentire lo svolgimento del processo e l’esercizio del diritto di difesa, si traduce in una violazione del principio della ragionevole durata del processo inammissibile in mancanza di una esplicita statuizione normativa.”.
A medesime conclusioni erano già giunti i Tribunali di Vercelli (ordinanza 4.8.14), Trani (ordinanza 31.10.14) e Verona; quest’ultimo, con la decisione del 4 dicembre 2015, aveva escluso sia l’inesistenza sia la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo ove quest’ultimo fosse stato trasmesso telematicamente in formato “PDF immagine” (ottenuto dalla scansione del cartaceo) e non in formato “PDF testuale” (ottenuto dalla diretta trasformazione dell’atto, redatto con software di video scrittura, in formato PDF, senza scansione) in quanto “Il decreto ministeriale n. 44 del 2011 non prevede alcuna sanzione di nullità per il caso in cui il ricorso per decreto ingiuntivo telematico venga depositato in forma di “pdf scansione” anziché in formato “pdf testuale”, ipotesi nella quale non si potrebbe parlare di inesistenza dell’atto ma semmai di nullità ai sensi dell’articolo 156, comma 2 c.p.c. sanabile dalla proposizione dell’opposizione.”.
La decisione e le motivazioni addotte dal Tribunale di Milano non solo sono assolutamente condivisibili ma dimostrano ancora una volta come sia difficile, per tutti i protagonisti del processo, coordinare le norme del codice di procedura civile con quelle adottate con l’introduzione del processo telematico ed in particolare con le regole tecniche e le specifiche tecniche, queste ultime, recentemente modificate il 7 gennaio del corrente anno con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto 28 dicembre 2015 del Ministero della Giustizia che ha stabilito la modalità con cui deve essere attestata la conformità di una copia informatica su documento informatico separato finalizzata al deposito telematico o alla notifica tramite PEC ai sensi della legge n. 53/94.
Di tale difficoltà sembra essersi reso conto anche il legislatore se è vero come è vero che il disegno di legge delega di riforma del rito civile (Camera dei Deputati, Disegno di Legge 16 febbraio 2016, n. 2953) che ha ottenuto nei giorni scorsi il primo si da parte della Commissione Giustizia della Camera, include anche un articolo, formato da 14 punti, interamente dedicato al processo civile telematico dal quale traspare la volontà di elaborare un Testo Unico in materia di processo civile telematico che dovrebbe contenere e coordinare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia; in verità si osserva che sin dal 7 luglio 2014, il Consiglio Nazionale Forense e la FIIF (Fondazione Italiana per l’Innovazione Forense) avevano già segnalato alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati “la necessità di un varare un Testo Unico sul PCT per il riordino delle disposizioni che si sono affastellate negli ultimi tempi e per il coordinamento con le norme del codice di procedura civile” ed evidenziato altresì“l’opportunità di prevedere “misure di sicurezza”, come la rimessione in termini, per le parti in caso di decadenza del deposito telematico degli atti processuali causata da disfunzioni del sistema informativo e/o di cancelleria”.
Il disegno di legge sopra richiamato prevede, tra l’altro, non solo che, nei casi di interruzione del funzionamento del sistema informatico del Ministero della Giustizia, sarà disposta un’automatica rimessione in termini delle parti e che venga rilasciata automaticamente, da parte del sistema informatico, attestazione di avvenuto deposito dei documenti e degli atti processuali ma anche una esplicita e specifica previsione normativa per la quale il professionista non potrà esser dichiarato decaduto in caso di mancato rispetto dei formalismi previsti nelle specifiche tecniche del processo telematico ove gli atti, depositati telematicamente, abbiano comunque raggiungo il loro scopo.
Il Tribunale di Milano e, ancora prima quello di Trani, Vercelli e Verona, hanno anticipato, con le loro decisioni, il prossimo e auspicabile imminente intervento del legislatore.
